Lo Statuto - Bosco delle Penne Mozze - Aspem

As.Pe.M.
Associazione "Penne Mozze"
fra le Famiglie dei Caduti Alpini
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Lo Statuto

Come e perchè...
ASSOCIAZIONE “PENNE MOZZE”
fra le Famiglie dei Caduti Alpini

Costituita in Treviso il 24 maggio 1978 con rogito n. 18195 del Notaio Dott. Arrigo Manavello di Treviso
Eretta in Ente Morale con D.P.R. 10-2-1984, n. 146 e sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa

STATUTO

Art. 1

L'Associazione «Penne Mozze» - istituita fra le Famiglie dei Caduti alpini: «AsPeM» in forma abbreviata ha sede in Vittorio Veneto ed accoglie ed unisce i congiunti dei Caduti alpini e coloro che intendono contribuire al raggiungimento delle finalità associative.
 
Art. 2

Vengono definiti «Penne Mozze» gli Alpini ed Artiglieri da montagna e coloro che appartennero ad altre specialità o servizi alpini, deceduti in azioni di guerra o in seguito a ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate per causa di guerra o di servizio, purché si tratti di militari facenti parte dell'Esercito regolare della Nazione e comunque operanti in forza di sussistente giuramento allo Stato riconosciuto legittimo. Sono pure considerati tali i militari dispersi, per causa di guerra o di servizio, quando è trascorso il termine previsto dalle vigenti leggi per l'inoltro della richiesta di morte presunta, anche se tale richiesta non risulta avanzata dai congiunti del militare scomparso.
 
 
Art. 3
 
L'Associazione non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi:
a) valorizzare il sacrificio delle Penne mozze, mantenendone vivo il ricordo con cerimonie e onoranze e la realizzazione di opere monumentali ed iniziative culturali appropriate, eventualmente con appoggio alle iniziative di altre organizzazioni;
b) far celebrare almeno una volta all'anno una S. Messa a suffragio delle Penne mozze;
c) conseguire la raccolta dei dati anagrafici e delle notizie relative alle Penne mozze, con opportuna classificazione per Comune di nascita al fine di evidenziare per le nuove generazioni il sacrificio dei propri concittadini alpini;
d) concorrere alla cura e al decoro dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio in cui l'Associazione opera, e collaborare con altri enti ed organizzazioni aventi analoghe finalità;
e) assistere, per quanto possibile, i congiunti delle Penne mozze nelle procedure amministrative riguardanti il familiare caduto;
f) tenere vivo lo spirito di solidarietà nell'amore alla Patria, nel ricordo dei Caduti di ogni Arma e specialità.

Art. 4

L'Associazione è apolitica ed apartitica, ed opera in fraterna collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini, oltre che con l'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra e con le analoghe organizzazioni delle Famiglie dei Caduti delle varie Armi e specialità.
La bandiera dell'Associazione è quella nazionale, con doppio nastro azzurro recante, la dicitura «Associazione "Penne Mozze" - Famiglie dei Caduti Alpini».

SOCI

Art. 5

L'Associazione è composta da Soci effettivi e da Soci aggregati.
a) Sono Soci effettivi i congiunti delle Penne mozze: i genitori, gli affilianti e gli adottanti, le vedove, i loro figli maggiorenni, i fratelli e le sorelle;
b) Sono Soci aggregati coloro che, non rientrando nella predetta categoria ed aventi la maggiore età, intendono affiancarsi all'opera dei Soci effetti­vi nel conseguimento delle finalità associative.
I Soci, sia effettivi che aggregati, hanno uguali diritti e doveri.
I Soci intervenuti nella costituzione dell'Associazione, e quelli che entro la data della costituzione stessa hanno segnalato la propria adesione, assumono le rispettive qualifiche di Soci effettivi fondatori e di Soci aggregati fondatori.

Art. 6

I Soci ricevono la tessera sociale e hanno diritto di fregiarsi del distintivo conforme al modello approvato dal Consiglio Centrale.
La tessera di ogni Socio reca il preciso riferimento al nome di un Caduto alpino col quale ciascun Socio moralmente si impegna - pur nel comune intendimento di onorare tutte le Penne mozze - ad instaurare un rapporto di approfondito ed operante affetto.
Nella tessera del Socio effettivo verrà citato il nome (e apposta la fotografia) del congiunto alpino caduto.
Nella tessera del Socio aggregato verrà citato il nome (ed eventualmente apposta la fotografia) di un Caduto alpino col quale il Socio intende vincolarsi in un ideale rapporto di fraternità. Tale nome - con le relative notizie anagrafiche e di servizio ­ verrà segnalato dal Socio all'atto della domanda di iscrizione; in mancanza di detta indicazione la scelta del nome viene effettuata dal Consiglio Centrale che si avvarrà dei disponibili elenchi di Caduti alpini.
Per i Soci aggregati è consentito - ferma la vincolante citazione del nome di un Caduto alpino - di avere indicato sulla tessera il nome di un proprio congiunto (con le parentele previste all'art. 5) che abbia prestato servizio nelle Truppe Alpine e che sia deceduto per cause diverse da quelle di guerra o di servizio.

Art. 7

È dovere di ogni Socio:
a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari e i deliberati delle Assemblee e degli organi direttivi dell'Associazione;
b) cooperare efficacemente e lealmente all'incremento morale e materiale dell'Associazione.
L'entità dell'impegno di onorare la memoria del Caduto indicato nella tessera, viene lasciata alla sensibilità di ciascun Socio.

Art. 8

Il Socio ha diritto a frequentare la sede sociale con le norme fissate dal Consiglio Centrale, e a fruire di eventuali pubblicazioni periodiche edite dall'Associazione, a intervenire alle Assemblee e a partecipare alle relative votazioni.

Art. 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità, per morte, o per espulsione in caso di insorta indegnità; in quest'ultimo caso è consentita la possibilità di ricorso scritto all'Assemblea dei Soci purché esso pervenga al Presidente almeno 15 giorni prima della riunione.

PATRIMONIO SOCIALE
E MEZZI DI FUNZIONAMENTO

Art. 10

L'Associazione provvede all'attuazione dei suoi fini:
a) con le quote sociali la cui entità viene approvata dall'Assemblea dei Soci;
b) con contributi volontari dei Soci;
c) con elargizioni di enti e di privati sostenitori;
d) con il ricavato di eventuali iniziative compatibili con il carattere dell'Associazione;
e) con le rendite patrimoniali.

Art. 11

In caso di scioglimento dell'Associazione le eventuali rimanenze patrimoniali saranno devolute all'Associazione Nazionale Alpini o ad altro ente morale che abbia scopi analoghi secondo quanto sarà deciso dall'Assemblea dei Soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Centrale;
c) il Collegio dei Revisori dei conti;
d) il Presidente.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta per ogni anno sociale che decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre, mediante invito reso noto almeno 30 giorni prima della riunione e da trasmettere ai singoli soci oppure con semplice avviso sul quotidiano più diffuso in provincia di Treviso.
L'Assemblea - che può venire convocata in qualsiasi località della provincia di Treviso in relazione a motivi di opportunità organizzativa - è valida in prima convocazione se sono rappresentati almeno la metà più uno dei Soci; sarà valida con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione che potrà svolgersi nello stesso giorno, a non meno di un'ora dalla prima convocazione.
Il Consiglio convoca l'Assemblea anche quando ne ravvisa la necessità, ed è tenuto alla convocazione - entro due mesi - su richiesta scritta di almeno un quinto degli associati.
È consentita la partecipazione dei Soci a mezzo di delega scritta, con firma autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, qualora l'autenticità non sia accertabile con altri mezzi.
L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
a) elezione dei componenti il Consiglio Centrale e del Collegio dei Revisori dei conti;
b) approvazione del rendiconto morale e dei bilanci consuntivo e preventivo;
c) ricorsi contro l'espulsione di Soci deliberata dal Consiglio;
d) modifiche allo Statuto dell'Associazione;
e) scioglimento dell'Associazione.

Art. 14

Il Consiglio Centrale, avente il compito di attuare gli scopi associativi, è composto da 10 Consiglieri più i quattro Presidenti delle Sezioni più il Capogruppo di Cison di Valmarino – Complessivi 15 Consiglieri.
Il Consiglio Centrale, nella riunione successiva all'elezione da parte dell'Assemblea, provvede alla nomina - nel proprio ambito - del Presidente e del Vice Presidente, assegnando eventuali compiti di Assistente ecclesiastico, di Tesoriere, e di Segretario anche all'infuori dei propri membri.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Le riunioni del Consiglio Centrale sono valide con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di vacanza di posti in seno al Consiglio, viene nominato (per la restante durata del triennio, e purché questa non sia inferiore a sei mesi) il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti tra i non eletti; a parità di voti verrà data la preferenza al più anziano di età.
È facoltà del Consiglio Centrale di stabilire le norme per evidenziare l'assunzione - da parte di enti e di altre organizzazioni - di onoranze collettive per i Caduti dei singoli reparti alpini.
Il Consiglio Centrale potrà istituire particolari titoli di benemerenza da conferire a privati e ad enti, anche stranieri, che abbiano reso rilevanti servigi ai fini del perseguimento delle finalità associative, o che abbiano svolto opere di evidente importanza per onorare il sacrificio dei Caduti e per l'affermazione della pace tra le Nazioni.

Art. 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e può assumere, in caso di urgenza, qualunque decisione che dovrà poi sottoporre alla ratifica del Consiglio Centrale se di competenza di detto Organo, o alla ratifica dell'Assemblea se di competenza di tale massimo organo associativo.

Art. 16

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre Soci - nominati dall'Assemblea, con successione in ordine di voti in caso di vacanza per dimissioni o altra causa - e ad esso spetta la vigilanza economico-finanziaria dell'Associazione, con obbligo di presentare relazione annuale all'Assemblea.

Art. 17

Ogni carica associativa è gratuita. Se autorizzate, rispettivamente dal Presidente o dal Consiglio, può venire riconosciuto il rimborso delle spese effettive sostenute - nell'interesse dell'Associazione - da parte di membri del Consiglio o dal Presidente.

DELEGAZIONI PROVINCIALI

Art. 18

Il Consiglio Centrale può autorizzare la costituzione - presso i capoluoghi di provincia, preferibilmente presso la locale organizzazione dell’Associazione Nazionale Alpini - di Delegazioni che raggruppino non meno di 50 Soci anche se residenti in provincia in cui l'Associazione non è rappresentata; il Presidente della Delegazione e il Comitato composto di altri quattro Soci, viene eletto con le formalità analoghe a quelle per la nomina delle cariche associative centrali.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 19

Lo Statuto potrà venire modificato dall' Assemblea dei Soci soltanto con l'intervento, anche per delega, di almeno due terzi degli associati e col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Lo scioglimento dell'Associazione deve venire deliberato dall'Assemblea con l'intervento, anche per delega, e col voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti.

Art. 20

Per quanto non regolamentato dal presente Statuto, valgono le norme di legge previste in materia.
 
 
Note:
Art. 1: Cambiata la Sede con delibera assembleare del 25/03/1990
Art. 14 modificato con delibera assembleare del 03/04/1993: “… è composto da 10 Consiglieri più i quattro Presidenti delle Sezioni più il Capogruppo di Cison di Valmarino – Complessivi 15 Consiglieri”.
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